Art. 3.
(Agevolazione per l'acquisto
della prima casa).

      1. L'importo degli interessi passivi e relativi oneri detraibili ai sensi del comma 1, lettera b), dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è elevato del 50 per cento, per ogni figlio, legittimo o naturale, nato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a un importo non superiore a 10 mila euro.

 

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